Tutto quello che c’è da sapere
Il decreto legislativo del 25 maggio 2021 nella sezione intitolata “Misure di tutela della salute” conferma il Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Questo credito spetta a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, enti religiosi, strutture ricettive extra alberghiere dotate di codice identificativo.
È previsto un rimborso del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, compreso l’acquisto di dispositivi individuali atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Quali sono le voci comprese nel credito d’imposta per la sanificazione?
- Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati per tale attività;
- Somministrazione di tamponi per coloro che operano all’interno di attività;
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari ecc;
- Acquisto di disinfettanti e detergenti;
- Acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti ecc;
- Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi ecc.
Per usufruire del credito è necessario l’inserimento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, ovvero in compensazione.
L’importo massimo che viene riconosciuto è pari a 60.000.00, mentre l’ammontare complessivo stanziato per l’anno 2021 è di circa 200 milioni di euro.
Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 i beneficiari dovranno trasmettere, esclusivamente online, all’Agenzia il modello approvato con il provvedimento di oggi, utilizzando i tradizionali canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito.
Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.
La finestra temporale vale anche per l’invio di una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente e per presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
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